CODICE DEL TERZO SETTORE: ECCO LE NUOVE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE APPROVATE
Il decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che apporta disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo Settore, approvato il 2 agosto 2018 dal Consiglio dei ministri, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018. Sintetizziamo a seguire le novità.
Il correttivo in prima battuta rafforza il riferimento dello svolgimento di attività di interesse generale come elemento distintivo e qualificante degli Enti di Terzo settore (ETS), ora definiti come organizzazioni che svolgono attività di interesse generale in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La modifica rende coerente la definizione di ETS con quanto previsto dall’art. 5, co. 1, del Codice che stabilisce espressamente che gli ETS esercitino “in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale”.
Inoltre tra le principali novità il decreto prevede:
proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo;
- maggiore chiarezza sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale;
- impiego dei volontari e indicazione del numero minimo di associati necessario;
-esenzione Imposta di registro per le organizzazioni di volontariato;
- maggiori possibilità per i lavoratori degli ETS;
- estensione delle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali;
- Social Bonus.
Modifiche statutarie
Tra le novità del suddetto decreto, vi è quella che proroga i termini per gli adeguamenti statutari. In base al nuovo provvedimento - come già accaduto per il correttivo sull’impresa sociale - anche per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sono allungati i termini per gli adeguamenti statutari.
Gli enti del Terzo settore, infatti, potranno ora effettuare le modifiche necessarie all’adeguamento al nuovo quadro normativo in 24 mesi e non più 18.
Ciò vuol dire che gli enti del Terzo settore avranno tempo per conformarsi alle novità del correttivo fino al mese di agosto 2019 e non più entro il mese di febbraio 2019.
Resta ferma la possibilità di deliberare le modifiche con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria e, inoltre, è confermata la linea dello schema di decreto, secondo cui il meccanismo di approvazione semplificata vale solo per le modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o per quelle volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili.
Personalità giuridica
Per l'acquisto della personalità giuridica il codice prevede che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possano, in deroga al D.P.R. n. 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A tal fine il notaio deve accertare la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell’ETS, con particolare riferimento ai requisiti posti dallo stesso Codice del Terzo settore, ovvero verificare la sussistenza del patrimonio minimo (somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni) e depositare, entro venti giorni dal ricevimento, l'atto costitutivo, ovvero il testamento, presso il competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, con contestuale richiesta di iscrizione per l’ente interessato. All’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore spetta la verifica della regolarità formale della documentazione depositata e la conseguente iscrizione dell’ente nel Registro. Nelle more dell’istituzione del Registro, il legislatore ha previsto un regime transitorio: il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (articolo 101 CTS).
In tal senso, la modifica precisa che l’acquisto della personalità giuridica è effetto dell’iscrizione e introduce il nuovo comma in cui si precisa che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000, che ottengono l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sono cancellate dai registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 senza che ciò comporti estinzione della personalità giuridica. La Relazione al provvedimento chiarisce che quanto detto si applica esclusivamente nel caso in cui l’associazione o fondazione del Terzo settore già iscritta nei registri previsti dal D.P.R. 361/2000 chieda ed ottenga l’iscrizione al Registro unico nazionale ai sensi dell’art. 22, perché “in caso contrario permarrà la sua doppia iscrizione in entrambi i registri: in quello di cui al D.P.R. 361/2000, cui l’ente si è iscritto per ottenere la personalità giuridica, e nel Registro unico nazionale in cui l’ente si iscritto (pur non seguendo la procedura di cui all’art. 22) al fine di essere riconosciuto come ETS. Il competente Ufficio del Registro unico nazionale dovrà comunicare alla Prefettura competente l’avvenuta iscrizione nel registro predetto ai fini del successivo aggiornamento”.
Impiego dei volontari e numero minimo di associati
L’articolo 32 del Codice del Terzo settore prevede che le Organizzazioni di volontariato (ODV) di secondo livello si avvalgano in modo prevalente di volontari provenienti dalle organizzazioni di primo livello, che ne compongono la base sociale. Per la formazione delle organizzazioni di volontariato vengono posti dei parametri quantitativi: un numero non inferiore a sette volontari; oppure tre organizzazioni di volontariato. Attualmente, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Codice, l’attività delle ODV è svolta avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. La norma ora in commento modifica quest’ultima disposizione: l’espressione “prestazioni dei volontari” viene sostituita da “attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati”, in linea con il contenuto dell’articolo 17 del Codice che parla esclusivamente di attività, e a sottolineare la struttura a rete delle ODV. Inoltre, viene aggiunto un nuovo comma all’articolo 32 (comma 1-bis) prevedendo, nel caso in cui il numero degli associati dovesse divenire inferiore a quanto richiesto, che lo stesso debba essere integrato entro un anno. Trascorso tale periodo, senza che il numero degli associati sia integrato, l’ODV deve formulare richiesta di iscrizione ad una sezione compatibile del Registro (ovvero a sezione dedicata agli ETS per i quali non è previsto un numero minimo di associati, inclusa la sezione “altri ETS”). Se ciò non avviene la ODV è cancellata dal Registro unico nazionale.
Imposta di registro per le organizzazioni di volontariato (ODV)
Nel correttivo al Codice trova posto, anche, la novità fiscale sul ripristino, per le organizzazioni di volontariato, dell'esenzione dall'imposta di registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle attività statutarie.
Viene così ripristinata l’agevolazione accordata alle ODV dall’articolo 8 della Legge 266/1991, in vigore fino al 31 dicembre 2017.
In un’ottica di uniformità con la disciplina previgente, inoltre, alle ODV che sceglieranno di entrare nel Terzo settore come enti filantropici viene estesa l’esenzione IRES per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale (attualmente prevista per le sole ODV e associazioni di promozione sociale).
Così, l’agevolazione verrà conservata anche per quelle organizzazioni di volontariato che, per evidenziare la propria natura erogativa, sceglieranno di trasformarsi in enti filantropici, iscrivendosi nella relativa sezione del Registro unico.
I lavoratori degli ETS
Secondo il codice del Terzo settore i lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCL (Contratti Collettivi di Lavoro). In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. E’ stata introdotta una deroga, laddove si chiarisce che la differenza retributiva tra dipendenti degli ETS non può superare il rapporto uno a otto fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, lettera b) dello stesso Codice, ovvero per comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e postuniversitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale
Erogazioni liberali
Altre interessanti novità previste dal decreto correttivo riguardano la disciplina delle erogazioni liberali in favore degli ETS, dettata all’articolo 83 del Codice del Terzo Settore.
Per le persone fisiche in particolare è prevista dal Codice una detrazione dall’IRPEF pari al 30% dell’erogazione in denaro o in natura effettuata a favore degli ETS non commerciali, per una donazione massima di 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta.
La detrazione è elevata al 35% se l’erogazione è fatta ad Organizzazioni di volontariato.
Per le erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società nei confronti di ETS è prevista una deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato. Con il decreto correttivo si semplifica la formulazione della disposizione, prevedendo che le agevolazioni possono essere fruite per le erogazioni liberali effettuate a tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria.
L’eliminazione del riferimento agli enti non commerciali porta con sé l’abrogazione di quella parte del codice la quale prevede che ai fini dell’applicazione delle agevolazioni l’ente deve dichiarate la propria natura non commerciale al momento dell’iscrizione nel Registro unico nazionale.
Altro ritocco alla disciplina riguarda la disposizione che prevede la detrazione “potenziata” del 35% per le erogazioni alle Organizzazioni di volontariato.
La norma vigente, infatti, stabilisce che tale maggiore beneficio spetta per le erogazioni effettuate in denaro. Il decreto correttivo sopprime le parole "in denaro", con la conseguenza che le persone fisiche possono fruire della detrazione del 35% per tutte le erogazioni (in denaro e in natura) effettuate a favore delle Organizzazione di volontariato.
E’ confermata, invece, la disposizione che stabilisce che per usufruire delle agevolazioni relative alle erogazioni in denaro queste devono essere eseguite tramite banche, uffici postali o altri strumenti di pagamento tracciabili.
Social bonus
Con il decreto correttivo viene ritoccata anche la disciplina del social bonus, dettata dall’articolo 81 del Codice del Terzo settore.
Il social bonus consiste in un credito d’imposta spettante alle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore degli ETS che, sulla base di uno specifico progetto di recupero presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultano assegnatari di beni immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Il bonus è pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e al 50% di quelle effettuate da enti e società.
Il credito d’imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali del 5 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d’impresa.
Con il decreto correttivo viene precisato che per i soggetti titolari di reddito di impresa, il beneficio, che non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, è utilizzabile tramite compensazione.