Centro di Servizio per il Volontariato Etneo - FAQ ETS: dalla costituzione alla chiusura

 

FAQ per gli Enti di Terzo Settore

Dalla costituzione alla chiusura

 

La costituzione dell’ETS

Per fondare un ETS hai bisogno di fare una costituzione, che è formata da due documenti: 

un atto costitutivo e uno statuto. 

Una volta che li avrai preparati potrai recarti all’Agenzia delle Entrate e richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale.

 

I documenti utili e una breve guida per la costituzione dell’ETS

Sul nostro sito trovi a disposizione i modelli già pronti da compilare e/o adattare a seconda delle esigenze della realtà di volontariato che stai creando. 

https://www.csvetneo.org/component/k2/item/896-statuto-tipo-per-associazioni-di-volontariato.html

 

Il fac-simile ti permetterà di avvicinare per la prima volta la normativa sul Terzo Settore: sarà infatti utile anche per chi nel volontariato opera da tempo, perché permette di comprendere le differenti forme costitutive (associazione, fondazione, comitato…) e valutare, anche alla luce della Riforma, se aggiornare e modificare il proprio inquadramento giuridico. 

Spesso, infatti, si parla di “associazione” in termini generici, indicando globalmente tutte quelle realtà che si occupano di finalità solidali senza scopo di lucro: alcune di queste realtà possono poi divenire enti del Terzo settore (ETS), come definiti dal Codice del Terzo Settore (D. lgs 117/17), ovvero una categoria molto ampia che comprende svariate tipologie di enti senza scopo di lucro con precise caratteristiche. 

Per approfondire e verificare la propria documentazione è possibile richiedere una consulenza legale gratuita scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattando la segreteria. 

 

…dopo la costituzione

Assicurazione Responsabilità Civile, malattia, infortuni e morte per soci/volontari

Libri sociali:

- libro soci (che va vidimato da un pubblico ufficiale notaio o un segretario comunale) è obbligatorio per tutti gli Enti del Terzo Settore salvo le Fondazioni

- libri delle riunioni: sono redatti e tenuti dagli organi collegiali ove presenti quindi da, assemblea, organo direttivo, organi di controllo. 

Bilancio di esercizio: contiene lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale (proventi e gli oneri dell’Ente) e include tra l’altro la Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

Revisione o certificazione di bilancio: è obbligatorio per le Fondazioni e le Associazioni riconosciute e non riconosciute e le Imprese che superano determinati parametri di bilancio o di occupazione, definiti dalle rispettive normative;

Rendiconto dei contributi pubblici percepiti L/124: è obbligatorio per tutti gli Enti del Terzo Settore che percepiscono contributi a partire da 10.000 euro annui da pubbliche amministrazioni o società partecipate o controllate da una pubblica amministrazione;

Rendiconto degli introiti del 5X000: è obbligatorio per tutti gli Enti che percepiscono il 5X1000; fino a quando non entrerà in vigore il nuovo regime ex D.Lgs 111/17, l’obbligo di trasmissione del rendiconto al ministero di competenza è limitato a chi riceve più di 20.000 euro dal 5X1000.

Sede legale o operativa in linea con la norma vigente sulla sicurezza (DVR, RSPP, Antincendio e primo soccorso etc..)

 

Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore

Per l’iscrizione e il mantenimento al Registro Unico Terzo Settore è necessario avere almeno sei mesi di costituzione, ad oggi in attesa della definitiva costituzione dello stesso le eventuali domande d’iscrizione vanno rivolte ai singoli registri attualmente vigenti (odv, APS..) 

Variazioni di rappresentante legale

Si ricorda che eventuali variazioni di rappresentate legale, sede legale, denominazione dell’ente vanno comunicate entro 30 giorni dall’assemblea all’Agenzia dell’Entrate e per chi iscritto al RUNTS va comunicato il cambio del Rappresentante legale e l’eventuale cambio di denominazione. 

 

Scioglimento/Chiusura dell’ETS

In caso l’assemblea dei soci decida lo scioglimento/chiusura dell’ETS è necessario:

convocare un’assemblea straordinaria, valida con una maggioranza qualificata (generalmente indicata nello statuto, comunque non inferiore al 50%+1 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione). 

redatto il verbale, un incaricato dovrà comunicare la chiusura all’Agenzia delle Entrate per chiudere il codice fiscale dell’ ETS,  sarà quindi necessario compilare il modello AA5/6 (barrando la casella 3 nel quadro A) e il modello va consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate corredato da copia del verbale di scioglimento e documento d’identità del presidente.

Comunicare la chiusura dell’associazione a tutti gli enti con i quali si era in contatto (comune, regione, CSV).

Se l’associazione è iscritta all’anagrafe delle Onlus è necessario comunicare agli uffici regionali dell’Agenzia delle Entrate lo scioglimento per la cancellazione dall’anagrafe Onlus. La comunicazione va fatta inviando tramite raccomandata a/r un documento d’identità del legale rappresentante con il modulo utilizzato per l’iscrizione, nel quale va barrata la casella “utilizzo del modulo per variazioni successive” e nel campo “Perdita qualifica Onlus” specificare “scioglimento associazione in data xx/xx/xx”.

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