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Elenco permanente degli enti del volontariato accreditati 2021

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L’elenco permanente degli enti del volontariato accreditati 2021 aggiorna e integra quello pubblicato nel 2020. In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2020 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate.

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato accreditati 2021 non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille. 

Il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020 - pdf.

Elenco permanente 5 per mille 2021 - Volontariato

 Elenco permanente 5 per mille 2021 - Volontariato - parte 1 - pdf

 Elenco permanente 5 per mille 2021 - Volontariato - parte 2 - pdf

 Elenco permanente 5 per mille 2021 - Volontariato - parte 3 - pdf

 Motore di ricerca dell'elenco permanente degli iscritti

I soggetti indicati in tale elenco per accedere al contributo annuale “non devono presentare né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, salvo errori o per intervenuta variazione del legale rappresentante, a pena di decadenza del contributo”.

Le motivazioni che portano le associazioni a dover rinnovare la comunicazione sono le seguenti:

  • se sono cambiate alcune condizioni rispetto a quelle precedentemente comunicate;
  • se è cambiato il rappresentante legale;
  • se non vi è più la sussistenza dei requisiti necessari.

Tali variazioni dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Inoltre dovrà essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva se, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentate legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata.

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