EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Le agevolazioni fiscali per le persone fisiche e le imprese che effettuano erogazioni liberali degli ETS
Ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) dall’IRPEF lorda si detrae un importo pari al 30 % degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS (escluse le imprese sociali costituite in forma di società) per un ammontare complessivo, in ciascun periodo d'imposta, non superiore a 30.000 €, elevato al 35 % degli oneri sostenuti dal contribuente qualora l'erogazione liberale sia a favore di un’organizzazioni di volontariato (ODV).
La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 241/1997 e s.m.i.).
Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato (l'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare).
Le agevolazioni fiscali sono consentite purché le erogazioni liberali siano destinate allo svolgimento dell'attività statutaria dell’ETS beneficiario, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Con decreto interministeriale del 28.11.2019 (Ministero delle Politiche Sociali – Ministero dell’Economia e delle Finanze) sono state individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso di specie l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante è determinato sulla base del valore normale del bene donato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. (TUIR).
Fermo restando che, con riferimento alle medesime erogazioni, non è consentito cumulare le detrazioni e le deduzioni, i soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono inoltre cumulare la detraibilità e la deducibilità con altre agevolazione fiscali previste a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge.
I soci delle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. n. 3818/1986 possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 % dei contributi associativi versati, per un ammontare non superiore a 1.300 €.